Art. 1792 c.o.m. — Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata
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Per compensare l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, e' corrisposta ai volontari in ferma prefissata quadriennale l'indennita' pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005. (( Se il volontario in ferma prefissata quadriennale decede senza aver fruito dei turni di riposo di cui al comma 1, ferma restando la corresponsione dell'indennita' di cui al medesimo comma 1, l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio e' integralmente remunerata a favore degli eredi nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti. )) Ai volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di spesa, i compensi forfettari di guardia e di impiego, nei limiti e con le modalita' stabiliti in sede di concertazione, in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti. Ai volontari in ferma prefissata spettano le indennita' operative in misura fissa di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e l'indennita' di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio e' a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento.
Testo vigente dal 20 febbraio 2020 al 28 agosto 2022 · versione 59 su Normattiva