Art. 1802 c.o.m.Omogeneizzazione stipendiale

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Al fine di completare l'omogeneizzazione stipendiale con le Forze di polizia a ordinamento militare, e' attribuito agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che hanno prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalita' di determinazione e progressione economica. Allo stesso fine, e' attribuito agli ufficiali che hanno prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalita' di determinazione e progressione economica. Fino a quando non ricorrono le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dai commi 1 e 2, agli ufficiali che hanno prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante e' attribuito lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il suddetto trattamento e' attribuito secondo le modalita' previste dai commi 1 e 2. Gli importi previsti dal presente articolo non sono in alcun caso cumulabili tra loro, ne' con il beneficio dell'assegno funzionale di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Il beneficio dell'omogeneizzazione, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita, non esclude l'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio previsti dagli articoli 1863 e 1911.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 1 gennaio 2018 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1802 · fonte su Normattiva