Art. 1801 c.o.m. — Scatti per invalidita' di servizio
Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermita' ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:
- a)2,50 per cento dello stipendio per infermita' dalla I alla VI categoria;
- b)1,25 per cento dello stipendio per infermita' dalla VII alla VIII categoria. 113
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
113La Corte Costituzionale, con sentenza 10 gennaio - 9 febbraio 2024, n. 13 (in G.U. 1ª s.s. 14/02/2023, n. 7) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), limitatamente all'inciso «,in costanza di rapporto di impiego,»".
Testo vigente dal 15 febbraio 2024, tuttora in vigore · versione 102 su Normattiva