Art. 1805 c.o.m. — Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico accessorio
Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano, in materia di indennita' di impiego operativo ((e di competenze accessorie)), le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonche' quelle previste dalla normativa vigente. ((Le indennita' operative previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono interamente computabili nella tredicesima mensilita'.))
Testo vigente dal 27 marzo 2012, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva