Art. 1810 c.o.m.
Principio di onnicomprensivita'
E' fatto divieto di corrispondere ai ((maggiori, tenenti colonnelli e)) colonnelli e ai generali in servizio, oltre allo stipendio, ulteriori indennita', proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione; le indennita', i proventi o i compensi sono dovuti se:
- a)hanno carattere di generalita' per il personale statale;
- b)o sono espressamente previsti dal presente codice per il personale militare con qualifica dirigenziale. L'importo delle indennita', dei proventi e dei compensi dei quali e' vietata la corresponsione e' versato direttamente in conto entrate del Ministero dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva