Art. 1810 c.o.m.Principio di onnicomprensivita'

E' fatto divieto di corrispondere ai ((maggiori, tenenti colonnelli e)) colonnelli e ai generali in servizio, oltre allo stipendio, ulteriori indennita', proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione; le indennita', i proventi o i compensi sono dovuti se:

  • a)hanno carattere di generalita' per il personale statale;
  • b)o sono espressamente previsti dal presente codice per il personale militare con qualifica dirigenziale. L'importo delle indennita', dei proventi e dei compensi dei quali e' vietata la corresponsione e' versato direttamente in conto entrate del Ministero dell'economia e delle finanze.

Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1810 · fonte su Normattiva