Art. 1813 c.o.m.
[1]Scatti per invalidita' di servizio ((agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori)) 44
[2](( Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori si applicano le norme previste per il personale militare di cui all'articolo 1801.)) 44 44
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94
44con decorrenza dal 1 gennaio 2018
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva