Art. 1831 c.o.m. — Quadro degli interventi
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Il Ministro della difesa e' autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:
- a)contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale di cui al presente capo, per la realizzazione delle finalita' specificate con il regolamento;
- b)borse di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore dei figli del personale militare dipendente o in quiescenza, nonche' degli orfani del personale medesimo;
- c)contributi per il rimborso delle spese sostenute dal militare per le rette degli asili nido pubblici o privati;
- d)altri interventi di protezione sociale, anche diretti a promuovere, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, l'elevazione culturale e la preparazione professionale del personale militare. I decreti relativi ai contributi e agli interventi di protezione sociale di cui al comma 1 sono emanati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva