Art. 1831 c.o.m.Quadro degli interventi

Il ((Ministero)) della difesa e' autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:

  • a)contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale di cui al presente capo, per la realizzazione delle finalita' specificate con il regolamento;
  • b)borse di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore dei figli del personale militare dipendente o in quiescenza, nonche' degli orfani del personale medesimo;
  • c)contributi per il rimborso delle spese sostenute dal militare per le rette degli asili nido pubblici o privati;
  • d)altri interventi di protezione sociale, anche diretti a promuovere, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, l'elevazione culturale e la preparazione professionale del personale militare. I decreti relativi ai contributi e agli interventi di protezione sociale di cui al comma 1 sono emanati di concerto con il ((Ministero)) dell'economia e delle finanze.

Testo vigente dal 27 marzo 2012, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1831 · fonte su Normattiva