Art. 1848 c.o.m. — Riunione e ricongiunzione dei servizi
Al personale militare si applicano le norme in materia di riunione e ricongiunzione di servizi, riscatto, totalizzazione dei periodi assicurativi e prosecuzione volontaria previste per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva