Art. 187 c.o.m.Disposizioni tecniche attuative

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Con decreto del Ministro della difesa sono emanate le disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento della Sanita' militare e dei servizi sanitari militari delle singole Forze armate. (( Forme di razionale coordinamento coerenti con i criteri interforze tra il Servizio sanitario militare e il Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza possono essere assicurate, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la stipula di apposite convenzioni fra il Comando generale della Guardia di finanza e lo Stato maggiore della difesa. ))

Testo vigente dal 26 febbraio 2014 al 28 maggio 2026 · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art187 · fonte su Normattiva