Art. 188-quater c.o.m.
Ordinamento della Direzione della Sanita' militare
((1. Il Direttore della Sanita' militare per l'esercizio delle proprie attribuzioni dispone della Direzione della Sanita' militare.)) ((La Direzione della Sanita' militare si articola in reparti e uffici e ha alle dipendenze articolazioni sanitarie per assolvere le attribuzioni in materia di:))
- a)((reclutamento, selezione, formazione, impiego, stato giuridico e avanzamento del personale del Corpo unico della sanita' militare;))
- b)((dottrina sanitaria militare;))
- c)((attivita' sanitarie, ivi comprese la medicina veterinaria e la medicina preventiva e del lavoro, e le attivita' discendenti dall'articolo 181;))
- d)((ricerca tecnologica e scientifica di interesse svolta dagli istituti, dagli enti e dalle strutture all'uopo deputati;))
- e)((gestione della proprieta' intellettuale e dei brevetti, dello sviluppo di tecnologie medico-sanitarie in collaborazione con Difesa servizi spa e con gli enti nazionali di ricerca;))
- f)((coordinamento della sanita' di aderenza per le attivita' svolte in favore delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, che comprende i servizi per le attivita' sanitarie d'emergenza e le infermerie di corpo;))
- g)((coordinamento della sanita' di sostegno territoriale, che comprende le strutture con capacita' diagnostica e polispecialistica, in grado di erogare prestazioni per l'assistenza sanitaria e il benessere del personale della difesa e per il supporto del Servizio sanitario nazionale.)) ((La Sanita' militare si avvale:))
- a)((del Collegio medico legale di cui all'articolo 189;))
- b)((della Commissione medica di seconda istanza di cui all'articolo 194;))
- c)((del Policlinico militare, con sede in Roma, di cui all'articolo 195;))
- d)((degli Istituti di medicina aerospaziale di cui all'articolo 195-bis;))
- e)((dell'Istituto di scienze biomediche della Difesa di cui all'articolo 195-quater;))
- f)((del poliambulatorio "Montezemolo" di cui all'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e all'articolo 12, comma 9-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.))
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva