Art. 194 c.o.m.Commissione medica della Sanita' militare di seconda istanza

Per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi sanitari di prima istanza limitatamente all'accertamento della idoneita' al servizio di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono istituite una o piu' Commissioni ((...)) di seconda istanza. La Commissione di cui al comma 01 assume la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa ((, su proposta del Direttore della Sanita' militare,)) ed e' composta da un presidente e due ufficiali superiori medici, in qualita' di membri. La Commissione di cui al comma 01:

  • a)esamina i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza;
  • b)e' composta assicurando la presenza nel collegio di un ufficiale medico o funzionario medico ((in servizio presso strutture sanitarie a sostegno della Forza armata)) o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente. A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione di cui al comma 01, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.

Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art194 · fonte su Normattiva