Art. 1887 c.o.m.
Pensione privilegiata per gli allievi delle accademie militari
La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari e dell'accademia del Corpo della Guardia di finanza e' determinata ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva