Art. 1887 c.o.m.Pensione privilegiata per gli allievi delle accademie militari

La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari e dell'accademia del Corpo della Guardia di finanza e' determinata ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

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