Art. 76Allievi delle accademie militari

La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari provenienti dai sottufficiali e' determinata in base al grado che essi rivestivano all'atto dell'ammissione all'accademia e al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado stesso qualora fossero rimasti in servizio nella posizione di stato di sottufficiale. Per gli allievi delle accademie del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non provenienti dai sottufficiali, la pensione privilegiata e' determinata in base al grado e al trattamento economico iniziale di finanziere o di guardia di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art76 · fonte su Normattiva