Art. 1889 c.o.m. — Assegno rinnovabile per i militari
[1]Se le infermita' o le lesioni ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile ai sensi degli articoli 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva