Art. 1891 c.o.m. — Criteri di applicazione delle tabelle A e B
Le infermita' non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, devono ascriversi alle categorie che comprendono infermita' equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle medesime tabelle A e B.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva