Art. 18

[1]Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di piu' di due infermita'

[2]In tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di piu' di due infermita', ciascuna delle quali ascrivibile a categoria prevista dalla tabella A, la valutazione medesima e' effettuata aggiungendo alla categoria alla quale e' ascritta l'invalidita' piu' grave quella risultante dal cumulo delle altre invalidita', a partire dalle infermita' meno gravi, determinato in base ai criteri di cui all'annessa tabella F-1.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art18 · fonte su Normattiva