Art. 82
[1](Attribuzione della qualifica di infortunato o di inabile permanente e provvidenze in favore del volontariato) Art. 13, c. 1, D.L. n. 776/80, conv. con mod. L.n. 874/1980 1. E' riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 10 che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento della preesistente invalidita'.
[2]Idem, c. 2 2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidita' riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilita' del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilita' permanente. Ove, in sede di tali accertamenti ai riscontri, ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al titolo I del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilita' permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilita' corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateizzazione che comunque non potra' superare le 60 rate.
[3]Idem, c. 3 3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza della calamita' di cui al primo comma del presente articolo vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1123, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.
[4]Idem, c. 4 4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni e' corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore ai sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.
[5]Idem, c. 6 5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato a far tempo dal 1981.
[6]Art. 13 bis, c. 1 e 2, D.L. n. 776/80, conv. con mod. L.n. 874/1980 6. Ai cittadini che abbiano prestato la loro attivita' volontariamente nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1 nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attivita' a favore delle popolazioni colpite dal sisma, e' riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria a condizione che abbiano notificato la loro presenza al sindaco del comune in cui intendevano prestare la loro attivita' volontaria.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva