Art. 1904 c.o.m.Vittime del terrorismo, della criminalita' e del dovere

Al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:

  • a)legge 13 agosto 1980, n. 466;
  • b)legge 20 ottobre 1990, n. 302;
  • c)legge 23 novembre 1998, n. 407;
  • d)legge 3 agosto 2004, n. 206;
  • e)legge 10 ottobre 2005, n. 207.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1904 · fonte su Normattiva