Art. 1904 c.o.m. — Vittime del terrorismo, della criminalita' e del dovere
Al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:
- a)legge 13 agosto 1980, n. 466;
- b)legge 20 ottobre 1990, n. 302;
- c)legge 23 novembre 1998, n. 407;
- d)legge 3 agosto 2004, n. 206;
- e)legge 10 ottobre 2005, n. 207.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva