Art. 1918 c.o.m. — Gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate
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I proventi dei contributi di cui all'articolo 1916 e ogni altra attivita' di gestione finanziaria, eccedenti la quota necessaria al pagamento dell'indennita' supplementare e dell'assegno speciale di cui agli articoli 1914 e 1915, sono impiegati in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro della difesa su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate di cui agli articoli 74, 75 e 76 del regolamento, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153. I proventi di cui al comma 1 possono, altresi', essere impiegati, secondo le disposizioni approvate dal Ministro della difesa su proposta del consiglio di amministrazione in prestiti da concedere agli iscritti.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 1 gennaio 2023 · versione 0 su Normattiva