Art. 73 — Scopi e definizioni
La presente sezione concerne il riordino strutturale delle casse militari di cui al comma 2, attraverso l'accorpamento delle casse militari e la razionalizzazione dei relativi organi deputati alle attivita' di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonche' di incrementare l'efficienza e migliorare la qualita' dei servizi resi agli iscritti. Ai fini della presente sezione, s'intendono per:
- a)«casse militari»:
- 1)la Cassa ufficiali dell'Esercito italiano, compresi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
- 2)la Cassa ufficiali della Marina militare;
- 3)la Cassa ufficiali dell'Aeronautica militare;
- 4)il Fondo previdenza dei sottufficiali dell'Esercito italiano, compresi i sottufficiali, gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;
- 5)la Cassa sottufficiali della Marina militare;
- 6)la Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare;
- b)«trattamenti previdenziali», le indennita' supplementari, l'assegno speciale di cui alla lettera c), nonche' eventuali prestiti o sussidi spettanti al personale militare iscritto d'ufficio alle casse militari;
- c)«assegno speciale», l'emolumento vitalizio erogato ai sensi dell'articolo 1915 del codice;
- d)«fondi previdenziali», dotati di autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile, ciascuna delle separate gestioni previdenziali delle casse militari quali definite alla lettera a), preordinate all'erogazione delle indennita' supplementari o dei premi di previdenza, ovvero dell'assegno speciale, di cui agli articoli 1913, 1914 e 1915 del codice.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva