Art. 73Scopi e definizioni

La presente sezione concerne il riordino strutturale delle casse militari di cui al comma 2, attraverso l'accorpamento delle casse militari e la razionalizzazione dei relativi organi deputati alle attivita' di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonche' di incrementare l'efficienza e migliorare la qualita' dei servizi resi agli iscritti. Ai fini della presente sezione, s'intendono per:

  • a)«casse militari»:
  • 1)la Cassa ufficiali dell'Esercito italiano, compresi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
  • 2)la Cassa ufficiali della Marina militare;
  • 3)la Cassa ufficiali dell'Aeronautica militare;
  • 4)il Fondo previdenza dei sottufficiali dell'Esercito italiano, compresi i sottufficiali, gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;
  • 5)la Cassa sottufficiali della Marina militare;
  • 6)la Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare;
  • b)«trattamenti previdenziali», le indennita' supplementari, l'assegno speciale di cui alla lettera c), nonche' eventuali prestiti o sussidi spettanti al personale militare iscritto d'ufficio alle casse militari;
  • c)«assegno speciale», l'emolumento vitalizio erogato ai sensi dell'articolo 1915 del codice;
  • d)«fondi previdenziali», dotati di autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile, ciascuna delle separate gestioni previdenziali delle casse militari quali definite alla lettera a), preordinate all'erogazione delle indennita' supplementari o dei premi di previdenza, ovvero dell'assegno speciale, di cui agli articoli 1913, 1914 e 1915 del codice.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art73 · fonte su Normattiva