Art. 1922 c.o.m. — Entita' della pensione straordinaria
La pensione straordinaria di cui all'articolo 1921 e' stabilita nelle seguenti misure annue, con decorrenza 1° gennaio 1985:
- a)per il grado di cavaliere di gran croce, euro 1549,37;
- b)per il grado di grand'ufficiale, euro 464,81;
- c)per il grado di commendatore, euro 413,16;
- d)per il grado di ufficiale, euro 361,51;
- e)per il grado di cavaliere, euro 309,87.
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