Art. 1922 c.o.m.Entita' della pensione straordinaria

La pensione straordinaria di cui all'articolo 1921 e' stabilita nelle seguenti misure annue, con decorrenza 1° gennaio 1985:

  • a)per il grado di cavaliere di gran croce, euro 1549,37;
  • b)per il grado di grand'ufficiale, euro 464,81;
  • c)per il grado di commendatore, euro 413,16;
  • d)per il grado di ufficiale, euro 361,51;
  • e)per il grado di cavaliere, euro 309,87.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1922 · fonte su Normattiva