Art. 1925 c.o.m.
Assegno straordinario
A ciascuna medaglia al valor militare e' annesso un assegno straordinario annuo il cui ammontare e' fissato nelle seguenti misure, con decorrenza 1° luglio 1991: a)medaglia d'oro, euro 2.324,05;
- b)medaglia d'argento, euro 413,16;
- c)medaglia di bronzo, euro 129,11;
- d)croce di guerra, euro 77,46. Gli assegni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva