Art. 1928 c.o.m. — Obblighi di leva e di servizio militare e riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici e lavori privati
In attuazione dell'articolo 52 della Costituzione, il servizio militare e' obbligatorio nei casi e con le modalita' stabilite dal presente codice. Nessun cittadino italiano soggetto agli obblighi della leva puo' essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare. Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attivita' in uffici pubblici e privati, non deve essere imposta la condizione di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente. L'interessato e' comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva