Art. 1943 c.o.m. — Organi della leva - Profili generali
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Fermo quanto disposto dall'articolo 1930, se viene ripristinata la leva, con decreto ministeriale:
- a)sono fissati il numero e le sedi dei Consigli di leva di mare e di terra;
- b)si provvede alla costituzione dei Consigli di cui alla lettera a);
- c)e' stabilita la loro composizione e il numero di periti selettori ad essi addetti;
- d)sono costituiti uffici di supporto. Alle esigenze di cui al comma 1 si fa fronte con le dotazioni umane e strumentali del Ministero ovvero con le risorse stanziate in occasione della deliberazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale. I Consigli di leva e gli uffici di supporto dipendono funzionalmente dalla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati. Spettano ai Consigli di leva di terra e di mare tutte le operazioni della leva che non sono attribuite ad altri organi o uffici, rispettivamente per la leva di terra e nell'Aeronautica militare e per quella di mare. Se il decreto ministeriale di cui al comma 1 nulla dispone in ordine alla composizione dei Consigli di leva, si applicano gli articoli 1944 e 1945.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva