Art. 195-bis c.o.m. — Istituti di medicina aerospaziale
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Gli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare sono posti alle dipendenze del Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 191 e svolgono le seguenti attivita':
- a)accertamento dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonche' degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;
- b)effettuazione dei controlli ordinari e straordinari sul mantenimento dell'idoneita' al volo ed ai servizi di navigazione aerea del personale di cui alla lettera a), nonche' dei titolari di licenze e attestati aeronautici;
- c)accertamenti sanitari o medico-legali disposti dall'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ovvero previsti nella normativa vigente. Gli Istituti di medicina aerospaziale possono esprimere altresi', secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e del Corpo dei vigili del fuoco, i giudizi di idoneita' al servizio militare o al servizio d'istituto per il personale sottoposto all'accertamento dell'idoneita' di cui al comma 1, lettera a). In tali casi, ai fini dell'espressione del giudizio, sono preventivamente acquisite anche le valutazioni di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza dell'interessato, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco. Con direttiva tecnica dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare sono stabilite la periodicita' e le modalita' tecniche con le quali il personale delle Forze armate deve essere sottoposto alle visite mediche per l'accertamento del mantenimento dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione aerea.
Testo vigente dal 26 febbraio 2014 al 28 maggio 2026 · versione 25 su Normattiva