Art. 1987 c.o.m. — Rimpatrio degli arruolati residenti all'estero
I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva, che intendono rimpatriare o devono rimpatriare per compiere la ferma di leva, ne danno comunicazione alle autorita' diplomatiche o consolari. I richiedenti che dagli accertamenti sanitari disposti dalle autorita' diplomatiche o consolari risultano abili al servizio militare sono avviati in Patria da dette autorita' al comando competente. Le spese di viaggio sono anticipate dalle autorita' diplomatiche o consolari e poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva