Art. 1997 c.o.m.Rinuncia al beneficio del ritardo per motivi di studio

[1]Coloro che hanno ottenuto il beneficio del ritardo per motivi di studio possono, in qualunque momento, rinunciare a detto beneficio presentando apposita dichiarazione; essi sono chiamati alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui hanno presentato domanda di rinuncia e se risultati idonei iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1997 · fonte su Normattiva