Art. 200 c.o.m.Visite medico-legali

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Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali ai propri dipendenti, nei seguenti casi:

  • a)per accertare l'esistenza, la natura e il grado di infermita' sulle quali si devono motivare provvedimenti di licenza, di aspettativa, di riforma e di riposo, di impiegati non appartenenti a quelle amministrazioni statali contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461; tali accertamenti sono praticati sempre con visite collegiali se si tratta di collocamento in riforma o a riposo, mentre per il collocamento in aspettativa la visita e' fatta da un solo ufficiale medico;
  • b)per stabilire la reale esistenza dell'allegata inabilita' fisica dei rivenditori di generi di privativa, che chiedono di essere rappresentati da un commesso; l'accertamento si esegue mediante visita collegiale;
  • c)per verificare l'inabilita' allegata dagli alunni delle scuole primarie e secondarie che domandano la esenzione dalle esercitazioni di educazione fisica; la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico;
  • d)per constatare l'idoneita' fisica degli aspiranti a impieghi in pubbliche amministrazioni; la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico, se non e' esplicitamente richiesto l'intervento di un collegio medico;
  • e)per accertare malattie dei docenti delle scuole primarie e secondarie, che chiedono il conferimento di indennita' per motivi di salute; la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico, salvo i casi nei quali venga tassativamente richiesta la visita collegiale dall'autorita' interessata;
  • f)per accertare se esista indicazione alle cure balneo-termali negli stabilimenti militari, secondo le relative norme in vigore;
  • g)per accertare l'inabilita' assoluta e permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
  • h)per stabilire le condizioni fisiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali chiedono di fare la cessione del quinto dello stipendio; la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico;
  • i)per accertare l'idoneita' fisico-psichica di coloro che aspirano alla patente di conduttori di autoveicoli: la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico;
  • l)per reclutamento e riforma degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile;
  • m)ai fini del collocamento in congedo straordinario per infermita' dei dipendenti della pubblica amministrazione;
  • n)altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa. Le autorita' che richiedono le visite rivolgono ufficialmente la domanda alla Direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al Comando dal quale dipende l'infermeria di corpo se la visita deve essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell'istituto medico-legale dell'Aeronautica militare competente per territorio.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art200 · fonte su Normattiva