Art. 201 c.o.m.Modalita' delle visite medico-legali

Le visite medico legali di cui all'articolo 200 possono essere praticate:

  • a)presso il policlinico o i centri ospedalieri militari;
  • b)presso i dipartimenti militari di medicina legale;
  • c)presso le infermerie di corpo ovvero ogni altro ente militare, purche' provvisto di idonei gabinetti medici e dei necessari mezzi di indagine e non si tratti di visite collegiali;
  • d)presso gli istituti di medicina aerospaziale ((...)) per effettuare ogni tipo di accertamento in materia di idoneita' al volo civile. Le visite di cui al comma 1 del presente articolo possono, eventualmente, essere eseguite anche a domicilio allorche' si tratti di constatare infermita' che, per la loro gravita' reale o addotta, impediscano all'interessato di muoversi dalla propria abitazione. Per ogni visita praticata e' redatta apposita dichiarazione medica da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando del Corpo o distaccamento presso cui e' stata eseguita la visita, per la trasmissione d'ufficio all'autorita' che ha richiesto la visita stessa. Per ogni visita eseguita, anche a domicilio dagli ufficiali medici, i privati e le autorita' corrispondono un compenso il cui importo e modalita' di versamento e' stabilito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art201 · fonte su Normattiva