Art. 201 c.o.m. — Modalita' delle visite medico-legali
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Modalita' delle visite ((medico-legali)) Le visite ((medico legali)) di cui all'articolo 200 possono essere praticate:
- a)presso il policlinico o i centri ospedalieri militari;
- b)presso i dipartimenti militari di medicina legale;
- c)presso le infermerie di corpo ovvero ogni altro ente militare, purche' provvisto di idonei gabinetti medici e dei necessari mezzi di indagine e non si tratti di visite collegiali;
- d)presso gli istituti di medicina ((aerospaziale)) dell'Aeronautica militare per effettuare ogni tipo di accertamento in materia di idoneita' al volo civile. Le visite di cui al comma 1 del presente articolo possono, eventualmente, essere eseguite anche a domicilio allorche' si tratti di constatare infermita' che, per la loro gravita' reale o addotta, impediscano all'interessato di muoversi dalla propria abitazione. Per ogni visita praticata e' redatta apposita dichiarazione medica da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando del Corpo o distaccamento presso cui e' stata eseguita la visita, per la trasmissione d'ufficio all'autorita' che ha richiesto la visita stessa. Per ogni visita eseguita, anche a domicilio dagli ufficiali medici, i privati e le autorita' corrispondono un compenso il cui importo e modalita' di versamento e' stabilito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 26 febbraio 2014 al 28 maggio 2026 · versione 25 su Normattiva