Art. 203 c.o.m.
Azione di prevenzione e accertamenti sanitari
Il Ministero della difesa tramite i consultori e i servizi di psicologia ((della Sanita' militare)) svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze, le alcoldipendenze e l'uso di sostanze dopanti. In occasione delle operazioni di arruolamento dei volontari e di selezione per la leva, in caso di ripristino della stessa, se e' individuato un caso di tossicodipendenza, tossicofilia, alcoldipendenza o doping, l'autorita' militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti. Analogamente provvede l'autorita' sanitaria militare nel corso delle visite mediche previste dall'articolo 929.
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva