Art. 2056 c.o.m.
Ritardo del congedo a militari in navigazione o in servizio all'estero
I militari imbarcati sulle navi dello Stato in navigazione possono essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferma ed all'arrivo della nave nel primo porto della Repubblica. I militari in servizio all'estero o su navi stazionarie all'estero possono essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferma, qualora per esigenze di servizio il rimpatrio abbia dovuto subire ritardo.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva