Art. 2066 c.o.m. — Anticipazione del congedo illimitato d'ufficio
Il Ministro della difesa ha facolta' di anticipare l'invio in congedo illimitato, con provvedimento di carattere generale, dei militari alle armi quando, per diminuite esigenze, la forza alle armi risulti esuberante. Il congedo anticipato puo' essere totale o parziale e, ove sia parziale, puo' essere disposto per contingenti o scaglioni di classe, oppure per Armi, Corpi, servizi, specialita', categorie e specializzazioni.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva