Art. 207 c.o.m. — Attivita' in materia di vaccinazioni
I documenti relativi alla vaccinazione rilasciati ((dalla Sanita' militare al personale militare)) in attivita' di servizio sono accettati in luogo del certificato internazionale, di cui alla riproduzione nelle appendici 2, 3, o 4, della legge 9 febbraio 1982, n. 106, a condizione che essi contengano:
- a)le informazioni mediche equivalenti a quelle da indicarsi sul modello relativo;
- b)una dichiarazione in francese o in inglese che precisi la natura e la data della vaccinazione e attesti che i documenti vengano rilasciati in virtu' del presente articolo.
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva