Art. 207 c.o.m.Attivita' in materia di vaccinazioni

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I documenti relativi alla vaccinazione rilasciati dalle Forze armate al proprio personale in attivita' di servizio sono accettati in luogo del certificato internazionale, di cui alla riproduzione nelle appendici 2, 3, o 4, della legge 9 febbraio 1982, n. 106, a condizione che essi contengano:

  • a)le informazioni mediche equivalenti a quelle da indicarsi sul modello relativo;
  • b)una dichiarazione in francese o in inglese che precisi la natura e la data della vaccinazione e attesti che i documenti vengano rilasciati in virtu' del presente articolo.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 28 maggio 2026 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art207 · fonte su Normattiva