Art. 207 c.o.m. — Attivita' in materia di vaccinazioni
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I documenti relativi alla vaccinazione rilasciati dalle Forze armate al proprio personale in attivita' di servizio sono accettati in luogo del certificato internazionale, di cui alla riproduzione nelle appendici 2, 3, o 4, della legge 9 febbraio 1982, n. 106, a condizione che essi contengano:
- a)le informazioni mediche equivalenti a quelle da indicarsi sul modello relativo;
- b)una dichiarazione in francese o in inglese che precisi la natura e la data della vaccinazione e attesti che i documenti vengano rilasciati in virtu' del presente articolo.
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