Art. 2077 c.o.m. — Fraudolenta sostituzione di persona
Il delitto di fraudolenta sostituzione di persona di cui all'articolo 494 del codice penale, se commesso al fine di sottrarre se' o altro soggetto alla chiamata alla leva, alla visita di leva, all'arruolamento, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva