Art. 2077 c.o.m.Fraudolenta sostituzione di persona

Il delitto di fraudolenta sostituzione di persona di cui all'articolo 494 del codice penale, se commesso al fine di sottrarre se' o altro soggetto alla chiamata alla leva, alla visita di leva, all'arruolamento, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2077 · fonte su Normattiva