Art. 2117 c.o.m.Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374

[1]Alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: <<1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di distruzione delle scorte sono disciplinate dal codice dell'ordinamento militare.>>;
  • b)il comma 2 dell'articolo 5 e' abrogato;
  • c)il comma 2 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: <<2. I Ministri di cui al comma 1 presentano semestralmente alle competenti commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Nell'ambito di tale relazione, il Ministro della difesa riferisce secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del codice dell'ordinamento militare.>>

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2117 · fonte su Normattiva