Art. 2125 c.o.m.
Norma di salvaguardia in materia di compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e' sostituito dal seguente: <<Art. 16. Speciali compiti d'istituto. L'Arma dei carabinieri, oltre ai compiti individuati nell'articolo 3 e ai compiti stabiliti dal codice dell'ordinamento militare, assolve, nel rispetto delle dipendenze funzionali previste dalle relative discipline di settore, anche quelli connessi con:
- a)i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamita';
- b)la tutela dell'ambiente;
- c)la tutela del patrimonio culturale;
- d)la tutela del lavoro;
- e)l'osservanza delle norme comunitarie e alimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo regolamento;
- f)la repressione del falso nummario;
- g)le esigenze del Ministero degli affari esteri;
- h)le esigenze della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 830 del codice dell'ordinamento militare;
- i)la tutela della salute;
- l)l'espletamento e il coordinamento delle attivita' d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche.>>.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva