Art. 2130 c.o.m.Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191

Nella legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)l'articolo 2, comma 28, e' cosi' sostituito: <<28. Il Corpo della Guardia di finanza ha il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposito ente, puo' consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine del Corpo della Guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.>>;
  • b)nell'articolo 2, comma 195: b.1) le parole "comma 190" sono sostituite dalle parole: "comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare"; b.2) le parole "comma 189" sono sostituite dalle parole: "comma 1 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare";
  • c)nell'articolo 2, comma 196, le parole "comma 190" sono sostituite dalle parole "comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare".

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2130 · fonte su Normattiva