Art. 2143 c.o.m. — Ufficiali delle forze di completamento del Corpo della Guardia di finanza
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All'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il comma 7 e' sostituito dal seguente: <<7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della Guardia di Finanza:
- a)le modalita' per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;
- b)i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. L'ordinamento del Corpo della guardia di finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva articolazione interna;
- c)le procedure da seguirsi, le modalita' per l'individuazione delle professionalita' e del grado conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dall'articolo 674 del codice dell'ordinamento militare.>>. Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali delle forze di completamento contenute nel presente codice.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva