Art. 2152 c.o.m. — Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo
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Il comma 1-bis dell'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86 e' cosi' sostituito: <<1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, di cui all'articolo 909 del codice dell'ordinamento militare. Il diritto del coniuge puo' essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non puo' piu' essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo>>.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva