Art. 2158 c.o.m. — Retribuzione delle forze di completamento per le Forze di polizia a ordinamento militare
Alle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1799, in materia di retribuzione delle forze di completamento.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva