Art. 2157 c.o.m.
Retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare
Agli allievi delle scuole e delle accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui all'articolo 1798((, secondo le modalita' ivi previste)).
Testo vigente dal 9 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva