Art. 2154 c.o.m. — Disposizioni generali in materia di trattamento economico del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1779, 1781, 1782 e 1783. Al personale di cui al comma 1, continua ad applicarsi l'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ((Allo stesso personale si applica, altresi', l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.))
Testo vigente dal 9 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva