Art. 1475 c.o.m.Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero

La costituzione di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento ((militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400)). I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.

Testo vigente dal 31 dicembre 2023, tuttora in vigore · versione 99 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1475 · fonte su Normattiva