Art. 2193 c.o.m.
Porti militari
In via transitoria, fino alla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 238, comma 2, sono porti o specifiche aree portuali destinati unicamente o principalmente alla difesa militare quelli gia' in consegna al Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del presente codice, e il cui elenco e' recato dall'articolo 1120 del regolamento.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva