Art. 2194 c.o.m. — Disciplina transitoria in materia di acquisti a seguito di confisca
Le disposizioni di cui all'articolo 319 si applicano anche alle armi, alle munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali di interesse militare per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva